Truffa aggravata per il medico che prospetta false difficoltà presso la struttura pubblica
Pubblicato il 07 giugno 2010
La Sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 20118 del 2010, ha confermato la condanna per truffa aggravata impartita nei confronti di un primario che aveva indotto diversi pazienti gravemente malati a farsi operare presso la clinica privata dove lo stesso prestava servizio in regime di “libera professione” prospettando agli stessi minori possibilità di successo e tempi molto più lunghi presso la struttura pubblica.
I giudici di legittimità, in particolare, si sono soffermati nell'evidenziare gli elementi di discrimine tra la fattispecie della concussione per induzione e quella della truffa: mentre nella prima il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di dovuto, nella seconda, come nella specie, “la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità date o promesse”. Nel caso in esame - sottolinea la Corte – i pazienti furono indotti a preferire il regime privatistico non per la volontà prevaricatrice del chirurgo che li aveva spinti ad accettare di obbligarsi a corrispondere l'onorario per l'opera professionale, bensì a causa dell'"ingannevole rappresentazione di alcuni importanti dati oggettivi”.