La sentenza della Corte di Cassazione n. 4954, dell’8 marzo stabilito che al notaio è consentita la contestazione dell’atto di liquidazione notificatogli dall’Amministrazione finanziaria anche se, ex lege, egli non è il debitore principale dell’imposta di registro. Si legge nella pronuncia che, essendo stato notificato l’avviso d’accertamento personalmente al notaio, indicato come destinatario della pretesa erariale, “è ovvio che il medesimo abbia interesse diretto e conseguentemente sia legittimato a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa più essere discussa né nell’an né nel quantum”.
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