Tribunali delle imprese al via dal 20 settembre
Pubblicato il 19 settembre 2012
I tribunali delle imprese saranno operativi a partire dal 20 settembre 2012. A tal proposito il Guardasigilli, Paola Severino, in un incontro tenuto il 18 settembre con i presidenti delle Corti di appello, ha illustrato le 19 nuove sezioni specializzate in diritto d’impresa; in ciascuna di queste sezioni saranno presenti sei magistrati individuati sulla base di interpelli, in scadenza il prossimo 3 ottobre.
Si rammenta che i tribunali delle imprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. d), del Decreto legge n. 1/2012, hanno competenza a decidere sulle controversie in materia: di proprietà industriale e di concorrenza sleale; di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale; di provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; di diritto d'autore; di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione; di violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
Le sezioni specializzate sono altresì competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee, le società cooperative europee, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. Con riferimento a tali tipologie societarie, in particolare, le sezioni specializzate si occuperanno di rapporti societari; di trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; di patti parasociali; di azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; di rapporti riguardanti le società controllate.
La competenza delle sezioni specializzate è stata estesa, infine, anche ai rapporti aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al novellato articolo 3 del D.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, ovvero quando una di queste partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati.