Il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (associazione per delinquere e di tipo mafioso ecc.), deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte d’Assise per il giudizio, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero o di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51 comma 3 bis, ultimo periodo e 328 comma 1 bis c.p.p.
E’ questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 39746 del 31 agosto 2017, in ordine alla seguente controversa questione: se il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.c., attribuiti alla competenza della Corte d’Assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il giudizio ovvero al pubblico ministero presso quest’ultimo.
Il tema è stato sottoposto alle Sezioni unite, in occasione del ricorso presentato da alcuni imputati, accusati in concorso tra di loro per i reati di violenza sessuale di gruppo a danno di minori e di riduzione in schiavitù. Il Tribunale, investito del caso, aveva dichiarato la propria incompetenza e per l’appunto trasmesso gli atti direttamente alla Corte d’Assise territorialmente competente (piuttosto che al pubblico ministero ed/od al giudice dell’udienza preliminare, che, a detta del Tribunale, avevano già provveduto a formulare azione penale ed a celebrare l’udienza preliminare). Previsione, quest’ultima, invano impugnata dagli imputati ricorrenti.
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