Tribunale incompetente. Atti trasmessi direttamente alla Corte d’Assise

Pubblicato il 02 settembre 2017

Il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (associazione per delinquere e di tipo mafioso ecc.), deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte d’Assise per il giudizio, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero o di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51 comma 3 bis, ultimo periodo e 328 comma 1 bis c.p.p.

E’ questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 39746 del 31 agosto 2017, in ordine alla seguente controversa questione: se il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.c., attribuiti alla competenza della Corte d’Assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il giudizio ovvero al pubblico ministero presso quest’ultimo.

Il tema è stato sottoposto alle Sezioni unite, in occasione del ricorso presentato da alcuni imputati, accusati in concorso tra di loro per i reati di violenza sessuale di gruppo a danno di minori e di riduzione in schiavitù. Il Tribunale, investito del caso, aveva dichiarato la propria incompetenza e per l’appunto trasmesso gli atti direttamente alla Corte d’Assise territorialmente competente (piuttosto che al pubblico ministero ed/od al giudice dell’udienza preliminare, che, a detta del Tribunale, avevano già provveduto a formulare azione penale ed a celebrare l’udienza preliminare). Previsione, quest’ultima, invano impugnata dagli imputati ricorrenti.

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