Tribunale di Pavia: il creditore può essere informato dai gestori delle banche dati

Pubblicato il 03 marzo 2015 Anche il Tribunale di Pavia si è pronunciato sulla questione piuttosto dibattuta e che nel giro di poco tempo ha visto affermarsi due contrastanti orientamenti giurisprudenziali, relativa alla ricerca con modalità telematica, da parte del creditore procedente, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione.

In particolare il Tribunale in questione, con ordinanza del 2 marzo 2015, ha optato per l’autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. di una banca creditrice, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati di anagrafe tributaria - archivio rapporti finanziari -pubblico registro automobilistico e banche dati enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti del proprio debitore, da sottoporre a pignoramento.

Nel concedere detta autorizzazione, il Tribunale ha deciso di aderire a quell’indirizzo secondo cui, in mancanza di disposizioni ministeriali attuative, volte a definire limiti e modalità di accesso – al momento non ancora emanate – gli ufficiali giudiziari non possono effettuare alcuna ricerca telematica in proposito.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c., qualora – come rilevato nel caso di specie – non siano funzionanti le tecnologie necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente – previa autorizzazione qui richiesta – può ottenere dai gestori delle predette banche dati, le informazioni in esse contenute.

Pertanto, nella fattispecie, il Tribunale di Pavia ha deciso di accogliere la domanda, sussistendo tutti i presupposti applicativi, ovvero, la qualifica di “creditore procedente” in capo al richiedente (ancorché non ancora esperito un tentativo di pignoramento, posto che la ricerca dei beni si pone come preliminare al pignoramento medesimo) e l’esistenza di un valido titolo esecutivo.
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