L’articolo 1 del decreto legge n. 3/2020 prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.
Ai sensi della richiamata disposizione, i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In proposito, il comma 4 del citato articolo 1, prevede che i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo. Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito, l’Agenzia delle Entrate istituisce - con risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020 - i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP):
per il modello F24: “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”;
per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP): “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
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