Lavoratori rimpatriati: stop dal trattamento di disoccupazione

Pubblicato il 17 gennaio 2025

Il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025 dell'INPS fornisce chiarimenti in merito alla disapplicazione della legge 25 luglio 1975, n. 402, che regolava il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, in seguito alle disposizioni dell’articolo 1, comma 187, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Di seguito, una sintesi delle principali indicazioni contenute nel messaggio.

Premessa e quadro normativo

La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 187) ha stabilito che la legge 25 luglio 1975, n. 402 non si applica più alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Conseguentemente, non sarà più possibile presentare domande di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro dopo tale data.

La procedura dell’INPS è stata aggiornata per escludere automaticamente la possibilità di accoglimento delle domande relative a cessazioni successive al 31 dicembre 2024.

Le istanze presentate per cessazioni di lavoro successive a tale data saranno respinte automaticamente, con indicazione della relativa motivazione giuridica.

Modalità di trattazione delle domande pervenute entro il 31 dicembre 2024

Per quanto riguarda le domande di disoccupazione relative a cessazioni avvenute fino al 31 dicembre 2024, 'INPS ribadisce che restano valide le istruzioni operative già fornite nella circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e nel messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.

Le  domande continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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