Nel messaggio 12140/2006 l’Inps precisa che nella liquidazione dell’integrazione salariale, il computo di un dodicesimo della tredicesima mensilità, da sommare alla retribuzione mensile, può giustificare la richiesta del pagamento di un importo differenziale della prestazione corrisposta. Ciò è possibile solo se la somma da liquidare in relazione alla retribuzione mensile non supera il massimale previsto dalla legge 427/80. Molti lavoratori in integrazione salariale hanno chiesto la riliquidazione del trattamento straordinario fruito (come la tredicesima mensilità) perchè sospesi dal lavoro. La questione è divenuta oggetto di un notevole contenzioso che è stato risolto dalla Corte di cassazione con la recente sentenza 2715/2006, che afferma che le competenze retributive aggiuntive, rispetto a quelle a cadenza mensile, contrattualmente dovute ma non godute a causa della contrazione dell’attività lavorativa, si cumulano pro quota alle retribuzioni relative al periodo non lavorato.
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