Con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016, l'Inps fornisce chiarimenti su alcuni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal Dlgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’operatività dei termini di decadenza, al diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, oltre che ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.
E' rimandata ad altro documento, però, la nuova disciplina per regolamentare il nuovo contributo addizionale, che nella versione aggiornata dal Dlgs 148/2015 si differenza dal precedente sia in termini di oneri, sia con riguardo ai criteri di calcolo.
Infatti, la circolare n. 199/2016 rimane piuttosto interlocutoria sul tema e annuncia specificatamente che la completa disciplina della materia, nonché l’introduzione di nuovi codici per il conguaglio dei trattamenti di cassa è rinviata ad altra circolare Inps.
Da un punto di vista operativo, con la nuova attesa circolare saranno resi noti gli interventi apportati alla dichiarazione contributiva UniEmens e tra le altre cose saranno indicati:
i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del Dlgs 148/2015 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati;
le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla predetta nuova disciplina.
Per consentire l’adeguamento dei sistemi paghe e contributi aziendali che generano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens, sussistendo le condizioni contemplate dalla delibera dell’Istituto 26 marzo 1993, n. 3, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 7 ottobre 1993, il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende e il versamento del contributo addizionale sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta attesa circolare.
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