Con circolare n. 186 del 30 settembre 2016, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito con D.I. n. 86985 del 9 gennaio 2015.
Ai sensi dell’art. 2, del D.I. 86985/2015, con riferimento alle aziende non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo).
A seguito dell’adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Il Fondo provvede:
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente on-line, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
A norma dell’art. 4, c.1, let. b) del D.I. 86985/2015 la concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo sono deliberati dal Comitato amministratore del Fondo.
Sottolinea la circolare che l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS.
Il provvedimento di sospensione va adottato nel termine di cinque giorni e va sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS il quale, entro tre mesi, decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.
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