Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno indicato le attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, nonché le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni relative ad una tassazione minore (articolo 4, comma 2, Dl n. 457/1997).
Il riferimento principale è all’articolo 41 del Dl n. 144/2022, convertito, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale”, a modifica del Dl n. 457/1997.
Tali norme prevedono l’applicazione di benefici fiscali in riferimento al reddito derivante anche dallo svolgimento delle attività accessorie relative al trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave; in caso contrario, il regime agevolato non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.
Dunque, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2023 che identifica le attività accessorie e le modalità di acquisizione da parte dell'impresa dei servizi a terra.
Il provvedimento ha come destinatari i soggetti residenti e non residenti, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
Le attività individuate sono quelle relative a:
Tali attività accessorie rientrano nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, che è tassato al 20%.
Come suddetto, i relativi ricavi non devono superare il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.
ATTENZIONE: Sono esclusi dal regime agevolativo i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo.
Per quanto riguarda i servizi a terra – ad esempio, escursioni locali o trasporto parziale su strada inclusi nel pacchetto di servizi complessivi - il Decreto 22 novembre 2023 specifica che devono essere acquistati da società non collegate ovvero a prezzo di mercato da entità del medesimo gruppo, che siano soggette alla normale imposizione sul reddito.
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