E’ responsabile il conducente, se il trasportato omette di indossare la cintura di sicurezza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, confermando la responsabilità penale di un conducente per le gravi lesioni riportate dal passeggero in occasione di un sinistro stradale (per essere quest’ultimo sbalzato fuori dalla macchina durante l’incidente, non indossando la cintura di sicurezza).
La Corte, in particolare, ha ritenuto priva di qualsiasi pregio l’evocazione difensiva del conducente, secondo cui gli sarebbe stato difficile se non impossibile, in ragione del buio, constatare il mancato uso della cintura da parte della trasportata, in quanto in violazione di un ben preciso obbligo sullo stesso incombente.
E’ ben noto difatti – conclude la quarta sezione penale con sentenza n. 11429 del 9 marzo 2017 – che il conducente di un veicolo sia sempre tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutare il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. E ciò a prescindere dall'obbligo e della sanzione a carico di chi delle cintura avrebbe dovuto fare uso.
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