Rese note dall'Inps, con messaggio n. 32 del 5 gennaio 2024, le modalità di trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2023, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 2024.
Vediamo nel dettaglio.
L’articolo 51, comma 1, delTesto unico delle imposte sui redditi stabilisce il cosiddetto principio di onnicomprensività, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve alcune eccezioni.
Sono quindi ricompresi, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Per il solo anno d’imposta 2023, l’articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, ha innalzato a 3.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati ai soli lavoratori con figli che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Qualora dette somme o valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’Inps è chiamato quindi a svolgere le attività di sostituto d’imposta utilizzando del il principio di cassa allargato, per cui, se erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente.
Ma quali sono le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023?
Per consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio, esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno ma saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica” scegliendo fra le seguenti opzioni:
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