Il Cndcec fornisce risposta al questo se sia possibile che un commercialista non ancora registrato come revisore legale firmi una perizia di trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha inizialmente rilevato – come fa presente nel Pronto Ordini n. 3 pubblicato il 14 febbraio 2025 - che, in base al secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile, la conversione di società di persone in società di capitali deve includere un rapporto di valutazione che mostri il capitale della società trasformata calcolato sui valori correnti degli attivi e passivi.
Per quanto riguarda la scelta dell'ente incaricato di valutare il capitale sociale, lo stesso articolo 2500-ter, comma 2 del codice civile, indica che la valutazione deve essere composta, per le società per azioni e in accomandita per azioni, secondo l'articolo 2343, oppure che il capitale sociale sia determinato dalla documentazione prevista dall'articolo 2343-ter, o infine, per le società a responsabilità limitata, secondo l'articolo 2465.
Conclude, pertanto, il Cndcec che nel caso presentato, dato che la società inizialmente formata come s.n.c. desidera convertirsi in s.r.l., le norme che regolano la designazione del perito incaricato di elaborare la perizia di valutazione del capitale sociale sono specificate nell'articolo 2465.
Questo richiede espressamente che l’esperto abbia la qualifica di revisore legale e, di conseguenza, sia iscritto nel Registro apposito.
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