E’ possibile avvalersi del credito d'imposta derivante dalla conversione delle imposte anticipate su perdite fiscali maturate in anni precedenti, anche se non c’è stata l’iscrizione in bilancio delle imposte.
La risposta n. 193 del 18 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha trattato il tema della trasformazione in crediti di imposta delle DTA (deferred tax assets) relative a perdite fiscali, definito con l’articolo 44-bis del Dl “Crescita” (n. 34/2019) e integralmente rivisto dal decreto “Cura Italia” (n. 18/2020).
Conferma, il documento, che anche i Confidi possono beneficiare del credito in quanto la norma prevede tra i soggetti agevolati anche gli enti commerciali, equiparati alle società.
La norma citata consente alle società che cedono, entro il 31 dicembre 2020, crediti deteriorati di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:
Ai fini della trasformazione, i componenti rilevano per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi non possono sorpassare i 2 miliardi di euro, calcolando tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.
La norma, ricordano le Entrate, stabilisce che le attività per imposte anticipate riferibili a perdite fiscali ed eccedenze Ace possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
Andrà quantificato, in via extracontabile, l’ammontare di imposte anticipate virtualmente iscrivibili con riferimento alle perdite fiscali indicate nella disposizione normativa, che costituirà la base di calcolo per determinare il quantum del credito spettante.
Si precisa che le perdite fiscali devono essere relative al periodo di imposta 2019 “solare”, in quanto il riferimento è a quelle maturate alla data di cessione dei crediti (ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data di cessione).
Ne deriva, quindi, che non è ammessa la trasformazione per le perdite in corso di formazione, relative al periodo di imposta 2020.
Viene ricordato che l’agevolazione è fruibile solo se è stata esercitata l’apposita opzione (articolo 11, Dl n. 59/2016).
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