Trasformazione da Snc a Srl, non influisce sul Cpb

Pubblicato il 29 gennaio 2025

Quando si verifica una transizione graduale da una società di persone a una società di capitali, esistono normative specifiche per assegnare proporzionalmente ai vari anni fiscali il reddito soggetto a regolamentazione attraverso l'accordo, considerando il diverso approccio fiscale applicabile in base alla struttura societaria adottata.

Nel caso del concordato preventivo l’Agenzia delle Entrate diffonde la Faq del 28 gennaio 2025.

Trasformazione da Snc a Srl: richiesta

Il quesito è arrivato da un'impresa operante come società in nome collettivo, poi convertita in società a responsabilità limitata ad aprile 2024.

Nonostante le procedure di conversione non rientrino tra le situazioni che invalidano la partecipazione al CPB, l'entità ha proceduto con la presentazione della dichiarazione fiscale per il 2023, aderendo al CPB per il periodo 2024 - 2025.

Di conseguenza, l'azienda dovrà compilare il modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024 per il periodo dal 1° gennaio 2024 fino alla data di effettiva trasformazione.

Dato che tali modelli non prevedono una sezione per il CPB, si chiedono istruzioni dettagliate su come riportare correttamente il reddito e il valore della produzione negoziati, riferiti alla parte dell'anno 2024 antecedente alla trasformazione.

Come compilare la dichiarazione

Nel contesto descritto nella domanda, la compilazione del modello REDDITI SP 2024 per il segmento temporale dal 1° gennaio 2024 fino alla data di attuazione della trasformazione (definito "periodo pre-trasformazione") deve avvenire in questo modo:

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del reddito per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, occorre indicare la quota di reddito concordato nel quadro RG, rigo RG31.

Per il modello IRAP 2024 che copre il periodo prima della trasformazione, si deve procedere con la compilazione come segue:

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del valore della produzione di cui all'art. 5-bis del D.lgs n. 446/1997, occorre indicare la quota di valore della produzione concordato nella sezione I del quadro IP, rigo IP12.

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