Trasformazione da apprendistato di primo livello ad apprendistato professionalizzante: regime contributivo

Pubblicato il 18 aprile 2019

Con il messaggio del 10 aprile 2019, n. 1478, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti relativi alla corretta gestione dell’obbligo contributivo nei rapporti di apprendistato.

In particolare, l’Istituto ha approfondito il caso della trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica o il diploma professionale) in contratto di apprendistato professionalizzante, specificando che ai datori di lavoro che occupano meno di 9 dipendenti spetta un regime contributivo di favore, in considerazione delle piccole dimensioni dell’impresa.

Le agevolazioni contributive nei contratti di apprendistato

Come anticipato, l’INPS, nel messaggio del 10 aprile 2019, n. 1478, fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato di primo livello e di apprendistato professionalizzante, focalizzando l’attenzione sull’ipotesi in cui gli apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove.

In primo luogo, è bene specificare che il contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (definito anche apprendistato di primo livello) può essere trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando che il contratto di lavoro stipulato tra le parti prosegue con un conseguente prolungamento del periodo di formazione per pervenire alla qualificazione professionale ai fini contrattuali e che la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva applicabile al settore di riferimento.

Se si verifica tale conversione contrattuale, infatti, l’INPS ha sottolineato che non si determinerà la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma che al contrario, a fronte della continuità contrattuale, il datore di lavoro potrà usufruire del seguente regime contributivo:

            - 1,5% nel primo anno;

            - 3% nel secondo anno;

            - 5% negli anni successivi al secondo;

 

NB! In aggiunta alle aliquote contributive di cui sopra, l’INPS ha altresì sottolineato che il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

 

Il contratto di apprendistato: un riepilogo delle regole

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n, 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).

In dettaglio, il contratto di apprendistato rappresenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto alle persone di età compresa fra i 15 e i 29 anni (pure se la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali).

Oltre al requisito anagrafico, il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI), che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso o definito in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:

Visto il contenuto del messaggio INPS ivi esaminato, analizzando le prime due fattispecie, mentre la prima tipologia di apprendistato ha lo scopo di far ottenere un titolo di studio, la seconda è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.

Nel caso di apprendistato professionalizzante, infatti, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per chi è già in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età).

Ulteriormente, l’apprendistato professionalizzante può essere attivato per le medesime finalità con soggetti percettori di strumento di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità), senza vincoli anagrafici.

 

NB! Nell’ipotesi dell’apprendistato professionalizzante, in considerazione dell’imprescindibilità della formazione,  la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione trasversale e di base, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle loro associazioni.

Alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore di formazione per la durata del triennio, si affianca la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.

 

Le tutele per gli apprendisti

Visti i convenienti regimi contributivi, per evitare abusi, a tutela dell’apprendista, sono previste molteplici garanzie.

In primo luogo, si tratta delle garanzie retributive, ovvero il divieto di retribuzione a cottimo e l’introduzione di limiti alla possibilità di inquadramento, in quanto risulta ammessa la possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore solo fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica spettante o, in alternativa, di stabilire una retribuzione percentualmente ridotta e gradualmente crescente con l’anzianità di servizio.

Ancora, agli apprendisti sono estese, sempre in un’ottica di protezione del lavoratore, le tutele previdenziali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare.

Come sopra anticipato, inoltre, l’apprendista rientra nell'ambito di applicazione della Nuova Assicurazione sociale per l'impiego, essendo previsto, come per la precedente ASpI, il contributo di finanziamento pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

NB! Se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi formativi va incontro ad  una sanzione economica; in particolare, dovrà versare la differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 %.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

INPS - Messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy