Trasformazione banche popolari Recesso da tutelare

Pubblicato il 03 dicembre 2016

Limitazione/esclusione rimborso per socio recedente Incostituzionale?

Il Consiglio di Stato, sesta sezione, in accoglimento di alcuni ricorsi, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 D.L. n. 3/2015 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, convertito con modificazioni in Legge n. 33/2015), nella parte in cui prevede che, disposta dall'assemblea della banca popolare la trasformazione in società per azioni, il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso, possa essere limitato o addirittura escluso tout court; non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati e con previsione di un interesse corrispettivo.

Espressi parimenti dubbi di costituzionalità, in ordine alla parte della menzionata normativa in cui si attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione, nella misura in cui detto potere è conferito anche in deroga a norme di legge. Trattasi, di fatto, di una sorta di delega in bianco all'Istituto di Vigilanza, senza previa e puntuale indicazione delle norme legislative che possono essere derogate ed in ambiti verosimilmente coperti da riserva di legge.

Sulla questione si attende dunque una prossima pronuncia della Consulta.

Circolare Banca d’Italia sospesa

Alla luce degli evidenziati profili di incostituzionalità, il Consiglio di Stato – con ordinanza n. 5383 del 2 dicembre 2016 - si è altresì pronunciata per la sospensione cautelare parziale della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, affetta da vizi propri nelle parti in cui: attribuisce agli organi della stessa società interessata dal recesso (e quindi, in pratica, allo stesso debitore del rimborso spettante al socio che recede) il potere di decidere l’esclusione del rimborso medesimo, così venendosi a creare una irragionevole situazione di conflitto di interessi; attribuisce all'autonomia statutaria della società il potere di introdurre “deroghe a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge”, dando così vita a un’inedita forma di delegificazione di fonte negoziale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL corretto negli appalti pubblici socio-sanitari e criteri per la base d’asta

02/04/2025

NASpI anticipata: niente restituzione integrale in caso di lavoro breve

02/04/2025

Incentivi contributivi per chi assume con contratto di apprendistato: la mappa

02/04/2025

Giustizia tributaria: al via Ufficio Ispettivo e Massimario

02/04/2025

Bollette, contributo straordinario di 200 euro: novità dal 1° aprile 2025

02/04/2025

Società cooperative, consorzi e BCC, regole e modelli per revisione e ispezione straordinaria

02/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy