L’articolo 83 della legge n. 133/2008, di conversione del Dl 112/2008, è intervenuto a modificare l’articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, abbattendo l’indetraibilità oggettiva dell’Iva sulle spese per servizi di vitto e alloggio a partire dal 1° settembre 2008, ieri. Conseguentemente, se riferite all’attività d’impresa, arte o professione, l’Iva relativa a tali spese è pienamente detraibile, eccezion fatta per le spese di rappresentanza.
Dal 1° gennaio 2009 la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette sarà limitata al 75% anche per chi sceglie di non detrarre l’Iva; non altrettanto avviene per le prestazioni usufruite dai dipendenti in trasferta, per le quali spetta la deduzione piena.
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