A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono occasionalmente o abitualmente la loro attività fuori dalla sede di lavoro, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta con un suo approfondimento del 12 dicembre 2016.
Ricorda la Fondazione che la disposizione ha stabilito le condizioni per definire quando il lavoro possa considerarsi svolto da “trasfertista”, precisando che le stesse devono essere contemporaneamente soddisfatte, altrimenti trova applicazione il regime normativo della trasferta.
Nello specifico, i lavoratori rientrano nella disciplina dettata per il trasfertismo se sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
L’analisi dei CdL si sofferma su:
il regime fiscale e contributivo delle trasferte e dei trasfertisti;
la posizione della giurisprudenza;
le novità della norma di interpretazione autentica.
Particolarmente interessante è la questione relativa agli retroattività della norma la quale, essendo un’interpretazione autentica, produce gli effetti anche in modo retroattivo e nei limiti della prescrizione quinquennale salvo sulle questioni passate già in giudicato.
Conseguentemente, qualora in relazione alle diverse ipotesi che si possono realizzare, le aziende avessero applicato fino ad oggi il regime fiscale e contributivo stabilito per i trasfertisti, potrebbero richiedere anche il rimborso dei maggiori oneri sostenuti, purché riescano a dimostrare per il passato l’effettiva trasferta avvenuta almeno fuori dal comune.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".