Nuove stringenti misure sull’obbligo di tracciabilità delle spese analitiche sostenute dai lavoratori dipendenti per le spese di trasferta: la possibilità di escluderle dalle basi imponibili è ora subordinata alla documentazione delle voci di spesa mediante mezzi di pagamento tracciati.
Dapprima con il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il legislatore ha modificato le disposizioni di cui all’art. 51, comma 5, TUIR per le trasferte svolte all’interno del medesimo comune in cui si trova l’abituale sede di lavoro che ha subordinato l’esenzione per le spese di viaggio e trasporto “comprovate e documentate”.
Parallelamente, la legge di Bilancio 2025, al fine di contrastare forme di evasione fiscale, specie nel comparto dei trasporti e della ristorazione, ha prescritto la necessità di adottare strumenti di pagamento tracciabile per ottenere rimborsi esenti delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sia per le trasferte fuori dal comune dell’abituale sede lavorativa che per le trasferte infra-comune.
L’impatto della novella ha ricadute anche sulla posizione fiscale del datore di lavoro, in quanto la medesima legge di Bilancio 2025, modificando le disposizioni del TUIR, sancisce l’indeducibilità delle spese non tracciabili, rimborsate ai lavoratori in trasferta, ai fini Irpef, Ires e Irap.
Restano escluse dalla disciplina in argomento le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, a cui non si applicano le nuove prescrizioni.
Maggiori dettagli e una infografica riepilogativa nell'approfondimento che segue!
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".