Trasferimento quote con doppio sì
Pubblicato il 21 agosto 2008
L’articolo passa in rassegna la disposizione contenuta nell’articolo 36, comma 1-bis della manovra d’estate che sancisce che, dall’entrata in vigore della stessa, cedenti e cessionari potranno rivolgersi direttamente al proprio commercialista per la compravendita, donazione o permuta di quote di società a responsabilità limitata. I trasferimenti avverranno con sottoscrizione dell’atto con firma digitale e inviata al registro delle imprese da un professionista abilitato. Ovviamente nulla toglie ai soggetti coinvolti di continuare a investire del trasferimento quote lo studio notarile secondo le disposizioni dell’articolo 2470, comma 2, del Codice civile.