Con sentenza n. 24825 depositata il 9 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha accolto il ricorso di una toga, avverso la decisione con cui il Consiglio superiore della magistratura, contestualmente alla sanzione disciplinare, ne aveva confermato il trasferimento, in via cautelare, presso altro Tribunale.
Lamentava in particolare il magistrato, come attraverso detto trasferimento, il Csm avesse operato, a suo danno, un illegittimo demansionamento, non previsto dall’art. 13 D.Lgs 109/2006 (che per l’appunto, per l’ipotesi contestata, non contempla la sanzione della destinazione ad altre funzioni, ma soltanto quella del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).
Censura accolta dalle Sezioni Unite, che hanno colto l'occasione per rammentare la distinzione oggettiva tra primo e secondo comma del cit. art. 13 (sanzione accessoria del “trasferimento del magistrato in altra sede” e “destinazione ad altre funzioni”).
Quanto in particolare alla “destinazione ad altre funzioni” dell’incolpato, essa è misura finalizzata ad allontanare il magistrato dall'ufficio che ricopre in attesa della decisione disciplinare di merito e può essere disposta solo nell'ambito di procedimenti punibili con sanzione diversa dall'ammonimento, purché sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare o ricorrano motivi di grave urgenza.
In conclusione, la Corte ha dunque giudicato illegittima la sottrazione all'incolpato - in via definitiva ex art. 13 D.Lgs 109/2006- delle funzioni direttive e semidirettive precedentemente espletate, in quanto si sarebbe risolta – a suo parere - in una violazione del principio di tipicità nell'applicazione di una sanzione (ancorché accessoria) normativamente non prevista.
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