Trasferimento d’azienda: le diverse operazioni con accertamento del Fisco

Pubblicato il 21 marzo 2011 La cessione d’azienda può avvenire con modalità differenti a seconda che si tratti di aziende sane o aziende che “promettono” perdite per un certo periodo iniziale successivo al trasferimento. Diverse possono essere le operazioni messe in atto. La cessione può comportare un corrispettivo, una rendita vitalizia o può essere frazionata, in tal caso può celare la vendita intera per assoggettare le singole cessioni a Iva e non pagare il Registro.

Il Fisco è legittimato ad utilizzare la sussistenza del collegamento negoziale ai fini dell’accertamento nell’ipotesi che l’operazione frazionata nasconda la cessione dell’intera azienda.

Le cose si fanno più difficili se il Fisco decide di rettificare le somme dichiarate in caso di compravendita. Infatti, l’Ufficio non solo rettifica il valore dichiarato ai fini del Registro, ma anche ai fini delle imposte dirette.

In tal senso l’orientamento giurisprudenziale è contraddittorio. La Cassazione e le Commissioni tributarie offrono pronunce contrastanti negli anni.

Da ultimo se ne segnalano due:

- con sentenza n. 202 del maggio 2010, la Ctp di Milano afferma che “è illegittima la rettifica della plusvalenza patrimoniale relativa al valore dell’avviamento, realizzata a seguito della cessione dell’azienda, laddove questa si fondi esclusivamente sul maggior valore già definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro”;

- con sentenza n. 5078 del marzo 2011, la Cassazione stabilisce che “l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva alla rettifica della plusvalenza patrimoniale relativa al valore dell’avviamento, realizzata a seguito della cessione dell’azienda, sulla base dell’accertamento di valore già effettuato ai fini dell’imposta di registro”.

È da ricordare, in merito, la norma dell’Associazione italiana dottori commercialisti – Adc - 171 che sottolinea i diversi presupposti delle due imposte – registro e dirette – l’una connessa al valore e l’altra al prezzo. Pertanto, si legge che “in caso di cessione di azienda la definizione di un maggior valore ai fini dell'imposta di registro non assume automatica efficacia ai fini delle imposte dirette”.
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