a sezioni Unite, con la sentenza n. 26420 del 2006, accogliendo il ricorso di una dipendente comunale, afferma che in mancanza dell’effettivo licenziamento e della riassunzione di un dipendente, un ulteriore periodo di prova non è giustificabile. Pertanto, nel caso di un trasferimento per mobilità ad altra amministrazione il lavoratore trasferito non può essere sottoposto ad un secondo patto di prova: il passaggio diretto da una struttura all’altra integra una modificazione soggettiva dello stesso rapporto, che quindi non si interrompe. Nella stessa sentenza è spiegato, inoltre, che mentre nel settore privato il passaggio diretto comporta per il datore la facoltà di rimodulare mansioni e trattamento economico del dipendente, nel settore pubblico la mobilità determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro qualificabile come cessione del contratto.
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