Per la Corte d'appello di Roma (sentenza n. 2276/08), l'ordine di vendita parziale di un pacchetto di titoli di cui il cliente aveva chiesto il trasferimento presso altra banca non costituisce, senza espressa menzione, revoca dell'ordine di trasferimento ma espressione della libertà di operare sul mercato del cliente anche durante il termine concesso dalle norme contrattuali alla banca per effettuare il trasferimento.
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