Trasferimenti dopo l'ordine di vendita

Pubblicato il 19 gennaio 2009

Per la Corte d'appello di Roma (sentenza n. 2276/08), l'ordine di vendita parziale di un pacchetto di titoli di cui il cliente aveva chiesto il trasferimento presso altra banca non costituisce, senza espressa menzione, revoca dell'ordine di trasferimento ma espressione della libertà di operare sul mercato del cliente anche durante il termine concesso dalle norme contrattuali alla banca per effettuare il trasferimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy