Il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir sancisce l’automatica applicazione del “valore normale” alle operazioni intercompany intervenute tra soggetti appartenenti a Stati diversi, con ciò imponendo manovre contenute. Ma questa disposizione, in tema di transfer price, può limitare l’operatività dei gruppi multinazionali, spesso impossibilitati alla valutazione fiscale della correttezza delle transazioni infragruppo realizzate, a causa di difficoltà operative originate dal mancato coordinamento tra le legislazioni fiscali e dalla inadeguatezza della prassi interna. I due unici documenti in tema di prezzi di trasferimenti – la circolare delle Finanze 32/9/2267 del lontano 1980 e il Rapporto Ocse del più recente 1996 – identificano metodi “tradizionali” (che presuppongono la possibilità del confronto dei prezzi di transazioni comparabili) e metodi “alternativi” (che si applicano laddove la comparabilità non è, invece, percorribile), i quali non è detto che trovino immediata applicazione o che sia agevole definire una politica di transfer price che garantisca il contribuente a fronte di un eventuale accertamento.
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