Con l’ordinanza n. 249 di ieri, ha giudicato infondate e inammissibili una serie di questioni di legittimità sollevate dalla Ctr della Liguria sull’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. ha precisato, tra le altre cose, che la differenziazione delle sanzioni per ritardato adempimento dell’obbligazione consegue all’applicazione delle attenuanti previste dall’articolo 48, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 e che la questione dell’esclusione delle attenuanti nell’ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell’imposta è infondata. Per quanto riguarda la mancata previsione di una gradualità della risposta sanzionatoria per i casi di omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta, ha stabilito che non si tratta di una disposizione arbitraria né irragionevole.
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