Tra i gravi motivi familiari che giustificano il permesso non è contemplata l’ansia del coniuge
Pubblicato il 03 gennaio 2013
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
17 depositata il 2 gennaio 2013, è intervenuta in materia di permessi premio ai detenuti sottolineando che, per la concessione del particolare permesso previsto per gravi motivi familiari, per assistere, cioè, il coniuge, il familiare o il convivente, è necessario che sussista un imminente pericolo di vita per quest’ultimo o che si sia verificato un evento familiare di particolare gravità.
E dentro la casistica che viene a delinearsi – sottolinea la Corte - non possono essere fatti rientrare i disturbi di ansia sofferti dalla coniuge del detenuto, e ciò anche se gli stessi siano collegati ed aggravati dall’esistenza di uno stato di depressione.