L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 453 del 13 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compensazione dei crediti agevolativi.
Nello specifico, circa la possibilità di compensazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) con i crediti agevolativi, da parte di un soggetto "non residente", l’Agenzia spiega:
Il caso di specie è quello di una società non residente fiscalmente in Italia, soggetto passivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie (anche comunemente chiamata "Tobin tax"), che vuole acquisire tramite “cessione del credito”, alcuni bonus, ai sensi dell'articolo 121 del decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020).
L’Istante fa presente che, relativamente alla possibilità di compensare i crediti agevolativi con l'ITF, la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23 ha annoverato – a partire dal 26 febbraio 2022 - l’imposta sulle transazioni finanziarie nell’elenco dei tributi compensabili con F24.
Pertanto, a partire dalla data indicata, deve ritenersi che l'ITF sia compensabile, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, con i crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.
Alla luce di ciò, la società istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per avere chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta in caso di versamenti:
Nella risposta n. 453/2022, l’Agenzia parte con il ricordare che gli adempimenti fiscali connessi alla Tobin tax possono essere eseguiti dai soggetti non residenti tramite stabile organizzazione o nomina di un rappresentante fiscale.
In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento della suddetta imposta devono essere eseguiti direttamente dai soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi in Italia mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale.
L’Agenzia rinvia, inoltre, a quanto già precisato in precedenza nella risposta n. 347/2020, secondo la quale un soggetto non residente con stabile organizzazione e, dunque, in possesso di un suo codice fiscale, che decide di avvalersi di un rappresentante fiscale e di estinguere la stabile organizzazione, deve chiudere la partita Iva di quest’ultima e conservare il codice fiscale attribuitogli, che può essere utilizzato dal nuovo incaricato per gli adempimenti fiscali.
In linea con tale chiarimento, la risposta n. 453/2022 precisa che, alternativamente:
Infine, in assenza di preclusione normativa, la società potrà decidere di nominare come rappresentate fiscale anche la stabile organizzazione italiana di altra società dello stesso gruppo.
Tale rappresentante fiscale deve solo comunicare la propria nomina all’Agenzia non essendo tenuto a richiedere contestualmente l'attribuzione del codice fiscale per il rappresentato, in quanto già in possesso di quello assegnato alla stabile organizzazione cessata.
In virtù della suddetta comunicazione della nomina ricevuta, il rappresentante fiscale è, quindi, responsabile del versamento dell'imposta al pari dell'istante, soggetto passivo cui si sostituisce, e, pertanto, è titolato a richiedere l'attivazione del cassetto fiscale per conto del soggetto rappresentato, cui potrà direttamente accedere al fine di procedere al versamento dell'ITF anche per il tramite della compensazione con i crediti agevolativi da acquisire, a mezzo di "cessione del credito".
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".