La Cassazione, VI sezione penale, ha stabilito che commette esercizio abusivo (articolo 348 del Codice penale) anche chi, tra i professionisti, compie gli atti non riservati in via esclusiva agli iscritti all'Albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, senza tuttavia essere iscritto all'Ordine. In virtù di questa interpretazione giurisprudenziale riacquista rilevanza, nel dlgs sull'Albo unico, la nuova normativa sull'esercizio della professione e sulla tutela dei titoli. L'iscrizione all'Albo, riveste, così, ancor più importanza proprio perché anche lo svolgimento continuativo ed abituale di atti "non tipici" rappresenta esercizio della professione, che richiede iscrizione all'Albo.
L'articolo 36 del dlgs attuativo dell'unificazione degli Albi, elenca i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".