Il Mef ha prorogato la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.
Con decreto del 15 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre, viene estesa all'esercizio 2019 la disposizione in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, come stabilito dall'articolo 20-quater, DL n. 119/2018.
La norma suddetta, a causa dell’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari nell’anno 2018, ha inteso derogare - per le perdite di carattere non durevole - al criterio di valutazione dipendente dal valore di mercato e dare la possibilità di valutare i titoli non durevoli (le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante) in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Il legislatore ha previsto la possibilità di estendere la misura negli anni successivi.
Quindi, con il provvedimento del 15 luglio 2019 si è previsto, anche per l’esercizio 2019, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, tranne le ipotesi di perdite di carattere durevole.
I soggetti interessati dalla disposizione in parola sono coloro che non adottano i principi contabili internazionali ossia quelli che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali dell’Oic.
La norma originaria ha disposto che il regime derogatorio si applichi anche al settore assicurativo. E’, però, richiesto che l’Ivass emani un apposito regolamento che comprenda specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.
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