Tirocinio e nolo a caldo: le risposte del Lavoro

Pubblicato il 28 gennaio 2012 Con l’interpello n. 3 del 2012, posto dai consulenti del lavoro, al ministero del Lavoro viene chiesto se nel caso l’organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni amministrative ex articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 276/2003. Si chiarisce che la sanzione è applicabile poiché non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell’apposito modello, atteso che il precetto descritto dall’articolo 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006 richiede l’indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro.

Con risposta all’interpello n. 2 del 2012, sempre posto dai consulenti del lavoro, il Ministero precisa che la disciplina in materia di responsabilità solidale è legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.

Nella risposta si ricorda che nel “nolo a freddo” l’oggetto del contratto è esclusivamente la locazione del macchinario; mentre nel “nolo a caldo”, oltre alla locazione del macchinario, viene prestato un dipendente del locatore in qualità di addetto all’utilizzo del macchinario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, attività accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

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