Il nuovo Codice appalti detta le regole per il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto, i c.d. ticket restaurant.
Dal 1° luglio 2023 acquisterà infatti piena efficacia il nuovo Codice appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), mandando definitivamente in soffitta il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che continuerà ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Il nuovo Codice appalti riproduce “in non pochi casi”, come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, “le norme del codice vigente che, in sede applicativa, hanno dato buona prova di sé”.
Tra queste è sicuramente annoverabile l’articolo 131, rubricato “Servizi sostitutivi di mensa”, che non presenta “innovazioni sostanziali rispetto a quanto previsto dall'attuale articolo 144, eccetto che per il fatto che ora risulti scorporata da quella avente ad oggetto i servizi di ristorazione”.
Ma lo è anche l’allegato II.17 a cui l’articolo 131 affida il compito di individuare gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili e che recepisce la disciplina prevista dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122, abrogato dal 1° luglio 2023 (articolo 226, D.Lgs. n. 36 del 2023).
Cosa prevede nel dettaglio il nuovo Codice appalti in materia di servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite i c.d. ticket restaurant?
L’articolo 131 del nuovo Codice Appalti
Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di legge, dai soggetti legittimati a esercitare le seguenti attività tassativamente elencate dal legislatore:
a) somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare secondo quanto previsto dalla disciplina relativa al commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
e) vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
f) per l’agriturismo, somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) per l’ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici;
h) vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
Il buono pasto è un documento di legittimazione che riconosce
I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto e da soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.
I buoni pasto possono cartacei o elettronici e devono riportare le specifiche indicazioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 4, dell’allegato II.17.
NOTA BENE: È bene ricordare che oltre alle predette differenze formali, tra buoni pasto cartacei ed elettronici, dal punto di vista fiscale, vi è una importante differenza sostanziale: i buoni pasto cartacei non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino al valore di 4 euro giornalieri, valore elevato a 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici (articolo 51 comma 2 lett. c), TUIR). Inoltre, il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dall’articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 6 del 2019).
L’articolo 5 dell’allegato II.17 al nuovo Codice appalti infine regola i contenuti degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Tali accordi sono stipulati e possono essere modificati esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.
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