Facendo seguito alla circolare INPS 17 settembre 2021, n. 137, la Fondazione Studi analizza le ricadute sul nuovo parametro di calcolo stabilito dall'Istituto per la determinazione del ticket di licenziamento.
In particolare, richiamando l'art. 2, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo cui il contributo di licenziamento è pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, e le indicazioni amministrative rese note con il messaggio 30 giugno 2015, n. 4441 e del successivo messaggio INPS 8 febbraio 2018, n. 594, dalle quali è possibile evincere un'errata interpretazione da parte dell'Istituto previdenziale stesso, gli esperti della Fondazione Studi hanno ricostruito le vicende intercorse negli ultimi otto anni di istituzione del ticket in trattazione.
Pertanto, in ragione della modifica d'interpretazione amministrativa - secondo cui cambia l'importo da prendere a riferimento per il calcolo del contributo -, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ritiene che l'Istituto previdenziale, che ha correttamente, adesso, individuato la retribuzione massimale utile al calcolo del ticket di licenziamento, potrà procedere alla richiesta delle differenze retributive nei soli termini prescrizionali e tenendo conto della distorsione interpretativa precedentemente assunta dall'Istituto.
Ciò assunto, è auspicabile ritenere che i conguagli/regolarizzazioni vengano richiesti senza l'applicazione di interessi e sanzioni civili e che non impongano ulteriori adempimenti a carico di imprese e professionisti.
Si attende, dunque, una doverosa presa d'atto dell'INPS, che aveva già reso noto la pubblicazione di un successivo messaggio per le istruzioni sulle modalità di regolarizzazione delle posizioni.
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