Secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del C.c., il Tfr accantonato alla fine di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente che si ottiene sommando due tassi: il primo pari al 75% dell’aumento del costo della vita per operai e impiegati, secondo quanto accertato dall’Istat, rispetto al dicembre precedente, e il secondo fisso, pari all’1,50% su base annua. Per la determinazione del Tfr maturato nel periodo tra il 15 gennaio 2006 e il 14 febbraio 2006, il coefficiente di rivalutazione per la quota accantonata al 31 dicembre 2005 è stato fissato a 0,303147. Tale tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata, nel caso che vi sia stata la corresponsione di un'anticipazione del Tfr. Per la restante parte dell’anno, la rivalutazione si applica solo sulla quota al netto dell’anticipazione, cioè sulla parte che rimane a disposizione del datore di lavoro.
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