I bilanci chiusi al 31.12.2007 patiscono gli effetti della riforma della previdenza complementare (legge finanziaria del 2007). Come si ricorderà, è consentito al dipendente dell’impresa del settore privato di “dirottare” alle forme di previdenza complementare (fondi pensione di cui al dlgs n. 252/2005) il Trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2007.
Se il dipendente non ha esercitato l’opzione, l’azienda con almeno 50 addetti non può trattenere il Tfr c.d. “maturando”, ma è tenuta al suo trasferimento al Fondo di tesoreria Inps. La circolare 70/E del 2007, paragrafo 7, afferma che il datore di lavoro deve continuare a versare l’imposta sostitutiva dell’11 per cento sulla rivalutazione del Tfr di cui all’articolo 11, comma 4, del dlgs n. 47/2000. Il versamento riguarderà tanto la quota maturata presso il datore sul Tfr maturato sino al 31 dicembre 2006, quanto quella maturata presso il Fondo di tesoreria Inps.
La materia, complessa, è illustrata nell’Appendice alla Guida operativa Oic numero 1, nella lettera circolare Assonime del 28 settembre 2007, nel documento Ias Abi n. 46 del 20 settembre 2007 per gli aspetti contabili, nella soluzione Ias Abi n. 47 del 28 dicembre 2007 per quelli fiscali e, da ultimo, nella circolare Assonime n. 22 del 31 marzo 2008, pag. 26 e seguenti.
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