Con ordinanza n. 24184 del 26 novembre 2016, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso presentato da un uomo contro le statuizioni di merito con cui lo stesso era stato condannato, in applicazione dell’articolo 12 bis della Legge n. 898/1970, a versare alla ex moglie, da cui aveva divorziato, la somma di 10mila euro, quale percentuale lei spettante dell’indennità di fine rapporto percepita dal ricorrente.
Ai sensi della disposizione citata, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Tra le altre censure, il ricorrente aveva lamentato che nella sentenza impugnata fossero state illegittimamente incluse nel computo della percentuale sull’indennità dovuta alla ex coniuge delle anticipazioni che lo stesso aveva percepito sul TFR e del TFR figurativo.
Erroneamente – a detta del medesimo – era stato ritenuto che le indennità da lui riscosse a titolo di incentivo al prepensionamento fossero riferite al TFR e, peraltro, che nel calcolo della percentuale dovuta ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile non potevano ritenersi incluse le anticipazioni sul TFR percepite in costanza di rapporto di lavoro.
Rilievi, questi, giudicati inammissibili dalla Corte di legittimità in quanto, in primo luogo, darebbero per scontate circostanze contrarie all’accertamento della Corte territoriale senza, tuttavia, alcuna indicazione di documenti o atti decisivi a smentire detto accertamento.
In secondo luogo, la specifica censura del ricorrente era comunque da ritenere inammissibile per difetto di specificità non avendo egli precisato quando le anticipazioni sul TFR fossero state percepite.
Queste somme, infatti, – precisa la Corte - potrebbero ritenersi entrate definitivamente a far parte del patrimonio del ricorrente solo ove gli fossero state corrisposte prima dell'instaurazione del giudizio divorzile ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.
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