Secondo i giudici di legittimità (sentenza n. 14950/2008), è da ritenere illecita la modifica operata dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale su una parte del tetto condominiale che venga trasformata in terrazza a proprio uso esclusivo. In questo caso – precisa la Cassazione - non può essere invocato l'art. 1102 cod. civ. in quanto non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, ma “all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta a ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri”.
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