Testo immigrazione Confronto Canzio e Orlando

Pubblicato il 15 febbraio 2017

Pretendere la semplificazione e razionalizzazione delle procedure non può significare soppressione delle garanzie”.

E’ quanto sottolineato dal Primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense – tenuta il 14 febbraio 2017 – facendo palese riferimento al nuovo testo, approvato dall’Esecutivo il 10 febbraio, in tema di immigrazione e di protezione internazionale, il cui procedimento verrebbe a concludersi con decreto ricorribile esclusivamente in Cassazione e, quindi, non appellabile.

Rivolgendosi al Guardasigilli, Andrea Orlando, Canzio ha precisato l’importanza del contraddittorio nella concezione moderna del processo, che, per il presidente della Suprema corte “significa riconoscimento della dignità dei partecipanti che deve essere leale aperto e rigoroso ma che pone su di un piano di parità tutte le parti”.

Il contraddittorio sarebbe, infatti, addirittura sacrificato in alcune parti del testo e allora – ha tuonato Canzio “come si può pensare allora al ruolo di terzietà del giudice, rispetto a chi?”.

Orlando: provvedimento rafforza garanzie

Alle perplessità del presidente Canzio ha subito risposto il ministro della Giustizia, Orlando, cercando di fornire una rassicurazione circa il fatto che lo scopo del decreto legge è proprio quello di ottenere un rafforzamento delle garanzie nel giudizio di primo grado e di assicurare l’effettività della tutela, apprestando, nello stesso tempo, strumenti necessari “per evitare il rischio che la giurisdizione possa essere travolta dall’impatto di fenomeni sociali che hanno assunto dimensioni sconosciute nel passato”.

Il Guardasigilli ha ricordato come, allo stato, la lunghezza delle procedure creerebbe un “limbo” penalizzante per chi ha diritto all’asilo, favorendo un utilizzo improprio della procedura di richiesta d’asilo da parte di chi non ne ha diritto.

Il decreto legge - ha precisato Orlando dopo aver sottolineato l’utilità del confronto sollecitato dal presidente Canzio – non farebbe altro che “porre le condizioni perché la concreta specificità dei casi sottoposti alla cognizione dei giudici, di merito o di legittimità, determini le più efficienti ed efficaci forme di trattazione dei ricorsi. Inoltre, l’introduzione della specializzazione costituisce un ulteriore elemento di garanzia”.

Il contraddittorio, in particolare, non verrebbe mortificato dinnanzi al giudice di primo grado, e sarebbe articolato per iscritto, secondo cadenze temporali ben definite e sarebbe, comunque, previsto che l’organo giudicante in primo grado fissi udienza qualora valuti necessario sentire personalmente il richiedente asilo e, nel caso lo ritenga indispensabile, che le parti forniscano chiarimenti.

Senza contare che il richiedente potrebbe chiedere al giudice di essere sentito, spettando poi a quest’ultimo la valutazione della necessità o meno dell’ascolto diretto.

Alla Corte di Cassazione, infine, il ruolo di valutare se le questioni dedotte con il ricorso siano di tale importanza da richiedere la trattazione in udienza pubblica.

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