Testamento olografo: sottoscrizione certa

Pubblicato il 28 ottobre 2013 In materia di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'articolo 602 del Codice civile, distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha come finalità quella “di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento”.

E' stata, così, affermata, la necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento, mentre una sottoscrizione apposta lateralmente non sarebbe valida. E ancora, le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché “tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia”.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22420 depositata il 1° ottobre 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy