Biotestamento e consenso informato, è legge

Pubblicato il 15 dicembre 2017

L’Aula del Senato ha definitivamente approvato, il 14 dicembre 2017, il disegno di legge contenente norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consistenti, ossia, nel cosiddetto “biotestamento”.

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

L’atteso provvedimento, con la specifica disciplina sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), consente ad ogni persona maggiorenne capace di intendere e volere, la possibilità di esprimere, appunto attraverso le DAT – da redigere per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza - le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

In queste disposizioni, potrà essere espresso il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, intendendosi, per questi ultimi, anche la nutrizione e l'idratazione artificiale.

Andrà ivi indicata, altresì, una persona di fiducia, che faccia le veci e rappresenti il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico dovrà rispettare la volontà del disponente ma, viene espressamente sancito, le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o se sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, che possano offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento.

Consenso informato del paziente

Il disegno di legge interviene, altresì, in tema di consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici, disciplinando le modalità di espressione e di revoca del medesimo, la relativa legittimazione ad esprimerlo o riceverlo e le condizioni.

Viene sancito, in primo luogo, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato della persona interessata.

Secondo le nuove previsioni, ogni persona ha, quindi, diritto a conoscere le proprie condizioni di salute e ad essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati. Questo anche rispetto alle possibili scelte alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

Il consenso informato va documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare, nonché inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Sancito, di seguito, il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento medesimo.

Anche in questo caso, il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare o di rinunciare al trattamento e, in conseguenza di ciò, lo stesso è espressamente esentato da responsabilità civile o penale.

Inoltre, viene escluso che il medico abbia obblighi professionali nei confronti del malato che richieda dei trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Terapia del dolore

A seguire, il testo normativo interviene in tema di terapia del dolore, prevedendo che il medico debba avvalersi di mezzi appropriati allo stato del paziente, adoperandosi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato; va sempre garantita, in ogni caso, un'appropriata terapia del dolore.

A tutela della dignità nella fase finale della vita, viene poi sancito il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure per i casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte. In questi casi e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico potrà ricorrere, con il consenso del paziente, alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.

Pianificazione condivisa delle cure

Infine, nel promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra dottore e malato, viene introdotta la cosiddetta "pianificazione condivisa delle cure" che può essere realizzata rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, pianificazione a cui medico ed équipe saranno tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Il testo della legge era già stato approvato dalla Camera lo scorso 20 aprile 2017.

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