Con sentenza n. 2468 del 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un paziente omosessuale sieropositivo che era stato sottoposto, senza il suo preventivo consenso, ad un prelievo per il test anti-Hiv. L'esito positivo del test era stato poi annotato, insieme ad altri dati sensibili non rilevanti come il fatto che l'uomo fosse omosessuale, nella sua cartella clinica lasciata in un posto non protetto. Secondo i giudici di legittimità, che hanno riconosciuto la violazione della riservatezza del ricorrente, anche in caso di necessità clinica “il paziente deve essere informato del trattamento cui lo si vuole sottoporre ed ha il diritto di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consepevolmente”.
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