I limiti previsti dall'art. 24, comma 3, Codice del Terzo Settore (CTS), che stabiliscono un limite al numero di associati che un delegato può rappresentare, non si applicano ai delegati delle assemblee separate.
La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha elaborato una massima - la n. 18 del 13 settembre 2024 - dedicata al funzionamento delle assemblee separate nelle associazioni del Terzo Settore (ETS).
Le assemblee separate sono previste per le associazioni ETS con un numero di associati pari o superiore a 500.
In tali associazioni, è possibile che lo statuto preveda la suddivisione del procedimento assembleare in più assemblee separate, spesso basate su criteri territoriali o per specifiche categorie di associati.
Queste assemblee consentono agli associati, spesso distribuiti in vari ambiti territoriali, di partecipare in modo più agevole alle decisioni collettive.
Le assemblee separate sono prodromiche e funzionali a una successiva assemblea generale, alla quale partecipano i delegati eletti dalle singole assemblee separate.
Ogni assemblea separata nomina dei delegati che partecipano all'assemblea generale. La nomina deve garantire la rappresentanza delle minoranze, come previsto dall'art. 2540 c.c. (richiamato dall'art. 24, comma 5, del Codice del Terzo Settore - CTS).
Questi delegati non rappresentano singoli associati, ma l'intera assemblea separata.
Nelle motivazioni della massima, viene evidenziata la differenza tra delegati al voto e delegati all'assemblea generale.
I delegati nominati dall'assemblea separata non possono essere assimilati ai "delegati al voto" (di cui all'art. 24, comma 3, CTS), che rappresentano i singoli associati in un'assemblea alla quale questi potrebbero partecipare personalmente. I delegati delle assemblee separate hanno invece un mandato più ampio.
Da tale premessa discende la considerazione secondo cui "i limiti previsti dall’art. 24, co. 3, CTS, in particolare il limite al numero di associati che il delegato può rappresentare, non si applicano al delegato dall’assemblea separata a partecipare all’assemblea generale, non ricorrendone i presupposti".
Di seguito il testo della massima n. 18 formulata dalla Commissione Terzo settore:
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