Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020 e l'"Avviso 2/2020", con i quali sono stati individuati sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento in favore delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
Per la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l’apposita modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro sul proprio sito. In particolare, la documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nel predetto Avviso dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo di Pec dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it, entro e non oltre le ore 15:00 dell'1 settembre 2020.
Il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i (Codice del Terzo settore) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la L. n. 106/2016, per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. L’art. 9, co. 1, lett. g) della predetta legge prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore”.
Tale Fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno dieci Regioni e la durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi. La durata massima, invece, non potrà eccedere i 18 mesi.
Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a 250.000 euro né superare l’importo di 750.000 euro, così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare:
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro, da:
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