Terzo settore, aggiornata la modulistica per la rendicontazione del cinque per mille

Pubblicato il 15 dicembre 2022

Nell'ottica di una totale dematerializzazione della documentazione amministrativa, per gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo del cinque per mille di importo pari o superiore a ventimila euro è ora disponibile una piattaforma informatica dedicata, da utilizzare obbligatoriamente per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuto rendiconto.

Lo rende noto il Ministero del lavoro con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 396 dello scorso 13 dicembre.

Ambito di applicazione

Destinatari del decreto sono gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, comprese le cooperative sociali ed escluse invece le imprese sociali costituite in forma di società, che percepiscono il contributo del cinque per mille erogato dal Ministero del lavoro per un importo pari o superiore a ventimila euro.

In via transitoria, data la non ancora piena operatività del Runts, il decreto si applica anche ai seguenti soggetti:

Trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa, la tempistica

In via generale, l’obbligo di redigere il rendiconto, i giustificativi di spesa e la relativa relazione illustrativa deve essere adempiuto entro dodici mesi dalla percezione del contributo, con conservazione degli stessi per dieci anni.

Per i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a ventimila euro l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa va invece adempiuto invece entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei singoli giustificativi di spesa, da conservare in originale.

Trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa, le modalità

Gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a ventimila euro devono inoltrare il rendiconto e la relazione illustrativa esclusivamente tramite la piattaforma disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it: pertanto, eventuali trasmissioni a mezzo posta, pec o raccomandata non verranno prese in considerazione.

L’interfaccia relativa al modello di rendiconto accessibile tramite piattaforma è articolata nelle seguenti sezioni:

La pubblicazione

Secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 5, del Dpcm del 23 luglio 2020, i beneficiari di contributi pari o superiori a ventimila euro devono pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa dandone comunicazione, nei successivi sette giorni, all’Amministrazione erogatrice.

A tale proposito, il Ministero evidenzia che oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario è il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata Home, cliccando sull’icona “PDF”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ZES Unica 2024, credito d’imposta per agricoltura, pesca e acquacoltura

12/11/2024

Lavoratori pensionati e massimale contributivo, conta la data di prima iscrizione

12/11/2024

Concordato biennale, riapertura per l’adesione. La data

12/11/2024

Processo civile: correttivo alla Riforma Cartabia in Gazzetta Ufficiale

12/11/2024

Ecotassa, codici tributo per versamento post controlli

12/11/2024

Riduzione contributiva in edilizia per il 2024: domanda e Uniemens

12/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy