Terreno edificabile non più strumentale? Niente Iva
Pubblicato il 15 dicembre 2014
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la
sentenza n. 94/2/14 depositata il 2 ottobre 2014, ha confermato la decisione con cui l'organo giudicante di prime cure aveva accolto il ricorso di un contribuente in punto di
inapplicabilità dell'Iva con riferimento ad una compravendita di terreni edificabili in cui parte venditrice era un imprenditore agricolo.
In particolare, nella sentenza di primo grado era stato rilevato che l'Ufficio finanziario
non aveva fornito la prova che i terreni edificabili ceduti fossero realmente
strumentali all'attività d'impresa agricola esercitata dal contribuente.
Ma secondo la Commissione di secondo grado il
problema della strumentalità o meno dei terreni era comunque da ritenere
superato alla luce delle più recenti
pronunce di legittimità (Cassazione n. 8327/2014 e 9148/2014) secondo le quali la
cessione da parte di un imprenditore agricolo di un
terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il detto terreno comunque perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all'impresa -
tra le operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 1 DPR n.
633/1972.
Ne conseguiva, nella specie, che i
terreni in oggetto non andassero assoggettati ad Iva, bensì ad imposta proporzionale di registro.