Terreni senza ammortamento

Pubblicato il 23 novembre 2006

La circolare n. 34/E ha cercato di fornire chiarimenti sull’acconto di fine mese per quanto riguarda l’indeducibilità dell’ammortamento dei terreni occupati da costruzioni e pertinenze. Il tentativo è, però, riuscito solo in parte. La manovra d’estate ha stabilito che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, il costo dei fabbricati deve essere depurato dal costo delle aree (le imprese cioè devono scorporare il valore del fabbricato da quello del terreno in quanto quest’ultimo non è ammortizzabile). La circolare delle Entrate precisa che l’aliquota di scorporo del terreno del 30% si applica se il fabbricato è destinato alla produzione o trasformazione dei beni, mentre quella del 20% si applica in tutti gli altri casi. Il dubbio che resta è quello che riguarda i fabbricati a “destinazione mista”. La circolare in questo caso ignora l’obbligo di effettuare lo scorporo del terreno se il fabbricato non è cielo-terra e i principi contabili, in questo caso, non lo richiedono. La norma, però, non ammette esclusioni. Altri dubbi restano anche sul regime da applicare alle aree acquistate autonomamente: in particolare, se la norma si applica solo all’acquisto dell’area per successiva costruzione, oppure anche nell’ipotesi di acquisizione di un complesso edificato, se nell’atto di acquisto sono distintamente evidenziati i valori di terreno e fabbricato.

Il ricalcolo dell’acconto 2006 per i soggetti Ires merita delle precisazioni anche per ciò che riguarda gli ammortamenti immateriali favorevoli ai contribuenti per i brevetti, opere dell’ingegno e know how, ma sfavorevoli per i marchi. Anche a tal proposito si è espressa l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 34 del 21 novembre scorso. Per i brevetti, registrati entro il quinto anno antecedente l’entrata in vigore della manovra d’estate, la nuova norma aumenta al 50% il tetto di deducibilità a partire dal periodo d’imposta 2006. Per l’ammortamento dei marchi aziendali, ai quali si applica l’avviamento, si attribuisce una regola di segno opposto: l’ammortamento fiscale dell’avviamento è fissato a 18 anni e ora la regola vale anche per i marchi, a partire dal periodo d’imposta 2006 con aliquota al 5,56%.

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