, con la sentenza n. 9131 del 19 aprile 2006, stabilisce che essendo l’edificabilità “di fatto” rilevante giuridicamente, ai fini delle imposte, di registro e invim, l’area che sia di fatto edificabile deve essere considerata di valore maggiore rispetto ad un’area agricola. Tale sentenza muove dal caso di una compravendita di un’area definita agricola ma che secondo l’Amministrazione finanziaria era da considerare suolo edificatorio in zona di sviluppo edilizio a carattere residenziale balneare. La sentenza ricorda che l’edificabilità di fatto può essere ricavata “in modo indiretto dall’esistenza di una situazione concreta da considerare in rapporto ad una serie di elementi oggettivi” collegati allo sviluppo urbanistico della zona ed è anch’essa una specie di edificabilità di diritto.
E’ contenuta negli articoli un’ampia disamina della diatriba sull’edificabilità dei terreni che da anni interessa non solo l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti ma anche le diverse sezioni della Cassazione, che spesso si contraddicono.
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