Terremotati Sicilia, proroga a dicembre

Pubblicato il 08 marzo 2007

L’opzione tra il pagamento del 30 per cento dei tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2007 e la presentazione del ricorso per chiedere l’annullamento delle cartelle per decadenza dei termini (rischiando però di dover corrispondere le somme indicate in cartella maggiorate con sanzioni, interessi e spese di contenzioso), tocca ai sinistrati della Regione Sicilia colpiti dal sisma del ’90, che hanno ricevuto 160mila cartelle nel 2006.

Va rammentato che recenti pronunce giurisprudenziali (l’articolo ne indica due, le sentenze della Ctp di Catania numeri 535/7/06 e 592/7/06) hanno annullato le pretese dell’Amministrazione finanziaria, condannandola a rispondere delle spese processuali per avere chiesto le somme dopo oltre quattordici anni.

La norma che prevede la definizione agevolata con lo sconto del 70 per cento del debito residuo a quanti tra i soggetti passivi dell’imposta non abbiano pagato o non trovino i versamenti effettuati è l’articolo 3-quater, comma 2, della legge di conversione al dl cosiddetto “milleproroghe” (numero 300/2006). Essa differisce al 31 dicembre 2007 i termini per la definizione automatica della posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, che si perfeziona con il versamento entro quella data dell’intera cifra per ogni tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 30% (calcolato solo sulle imposte iscritte a ruolo).

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